SOSTIENICI

Aiuta chi aiuta

Si può contribuire alle attività dell’associazione Jabar, nei tempi e nei modi più affini alla propria sensibilità e disponibilità.
Ecco in che modo:

  1. Diventare VOLONTARI
    Contattaci per sapere più nel dettaglio di che cosa ci occupiamo e come puoi darci una mano, dentro e fuori il carcere di Belluno
  2. Diventare SOCI
    Con adesione e sostegno annuale
  3. Fai una DONAZIONE
    I versamenti verso le associazioni di volontariato sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi

BONIFICO

IBAN:  IT59 F030 6909 6061 0000 0138 446

Causale: “Donazione liberale

Destinatario: Jabar odv

 

Le agevolazioni fiscali prevedono la possibilità per le persone fisiche e per gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) di portare in detrazione d’imposta e/o in deduzione dal reddito le erogazioni liberali in denaro e/o in natura in favore di ONLUS, secondo le seguenti modalità:

IMPRESE

Le imprese possono dedurre dal reddito d’impresa, scegliendo tra due possibilità:

  • le erogazioni liberali  in denaro per un importo non superiore a euro 30.000,00 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100 c. 2 l. h D.P.R. 917/1986 come modificato da art. 1, comma 137, lettera b, Legge 23/12/2014, n. 190);
  • le  erogazioni liberali in denaro e in natura per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14, comma 1, D.L. 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005, +DAI – VERSI).

PERSONE FISICHE

Deduzioni. I privati possono dedurre dalla base imponibile del reddito IRPEF:

  • le erogazioni liberali in denaro e in natura per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14, comma 1, D.L. 35/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/2005, +DAI – VERSI).

Detrazioni. In alternativa i privati possono detrarre dall’imposta IRPEF dovuta:

  • un importo pari al 26% delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000,00 euro annui (art. 15 comma 1.1 D.P.R. 917/86 , come modificato da art. 1, comma 137, lettera a, Legge 23/12/2014, n. 190).